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DECRETI

DPR 164/56 Capo VI art. 52 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul Lavoro nelle costruzioni”.
Il DPR 164/56 nell'articolo 52, fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo delle torri mobili ai fini della sicurezza; d’altra parte invece, fornisce scarse informazioni per la progettazione, il dimensionamento, ed i materiali da impiegare, e non definisce quali siano i test da realizzare sui prodotti finiti.

DM 27/03/98 “Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di ponti su ruote a torre”
Il D.M. del 27/03/98 “decreto di pari efficacia”, permette di costruire torri mobili in conformità alla Norma tecnica HD 1004, ed automaticamente ottemperanti a quanto definito dal DPR 164/56, e quindi da considerarsi a Norma di Legge..

NORME

UNI HD 1004: “Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati”.

E’ la norma tecnica di riferimento per la progettazione e produzione di Torri Mobili.
Essa definisce: materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza, marcatura e test da realizzare sul prodotto finito. Si applica alle torri mobili da lavoro (ponteggio su ruote), con un’altezza del piano di lavoro che va da 2,5 mt a 12 mt, per l’utilizzo in assenza di vento (all’interno di edifici), e da 2,5 m a 8,0 m, per l’utilizzo esterno.
Le appendici A e B della Norma HD 1004, prevedono rispettivamente la realizzazione delle prove di carico e di rigidità.

DIFFERENZA TRA UNI HD 1004 E DPR 164/56:
Nel caso di utilizzo secondo UNI HD 1004, le torri mobili possono avere un’altezza massima consentita del piano di lavoro pari a 8,0 mt all’esterno di edifici e a 12,0 mt all’interno di edifici. Le Torri Mobili devono essere montate rispettando scrupolosamente una delle configurazioni standard riportate nel relativo Manuale di Istruzioni.
E’ consigliato (non obbligatorio) l’ancoraggio ad una struttura fissa stabile.

Nel caso di utilizzo secondo il D.P.R. 07.01.56 n° 164, gli stessi ponteggi possono avere un’altezza massima consentita del piano di lavoro pari a 15,96 mt.
Essi devono obbligatoriamente essere ancorati ad una struttura fissa stabile ogni 2 alzate. Possono avere anche un solo piano di lavoro montato, naturalmente completo di tavole fermapiede e di parapetti e devono avere le ruote della base bloccate con cunei.

UNI HD 1004 – Appendice A
"Prove di carico sulla struttura completa di una torre mobile da lavoro"


Prova 1
Applicazione dei soli carichi verticali
4*P = 12,5 [KN] ;
F = 0

Prova 2
Applicazione dei carichi verticali in combinazione con il carico verticale F, applicato in successine a tutti i lati della torre mobile
P = (200 x Superf. Piano di lavoro) [N]
F = 0,75 [KN]



UNI HD 1004 – Appendice B
"Prove di rigidità sulla struttura completa di una torre mobile da lavoro"


Applicazione del solo carico orizzontale F allo scopo di verificare che, la torre mobile, all'altezza per cui è stata progettata, se sottoposta a carichi orizzontali, presenta una deformazione nei limiti indicati dalla Norma. La prova tiene conto sia delle deformazioni elastiche, che dei giochi tra gli elementi.
F = 500 N


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